Regolamento per la navigazione internaTitolo VIIICapo I

Art. 110

Devoluzione di opere e di altri impianti alla scadenza

In vigore dal 2 ott 1949
Quando nell'atto di concessione è stabilito che alla scadenza della concessione sono acquisiti allo Stato senza compenso le opere e gli altri impianti di proprietà del concessionario, quest'ultimo deve consegnare le opere e gli impianti predetti in perfetto stato di manutenzione.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-06-28;631#art-rpl-110

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Devoluzione di opere e di altri impianti alla scadenza (Art. 110 Approvazione del regolamento per la navigazione interna.) — Testo vigente | Portale Normativo