Regolamento per la navigazione internaTitolo VIIICapo I

Art. 106

Contributo per la vigilanza

In vigore dal 2 ott 1949
I concessionari sono tenuti a versare allo Stato, quale corrispettivo delle spese di vigilanza, un contributo annuo che viene stabilito con l'atto di concessione.
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Contributo per la vigilanza (Art. 106 Approvazione del regolamento per la navigazione interna.) — Testo vigente | Portale Normativo