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Art. 101

Approvazione delle concessioni

In vigore dal 2 ott 1949
Le concessioni provvisorie sono fatte con decreto del Ministro per i trasporti; quelle definitive con decreto del Presidente della Repubblica, udito il Consiglio superiore dei lavori pubblici. Se trattasi di servizi su fiumi o canali le concessioni sono fatte previo accordo col Ministero dei lavori pubblici.
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