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Art. 101
130 / 171Approvazione delle concessioni
In vigore dal 2 ott 1949
Le concessioni provvisorie sono fatte con decreto del Ministro per i trasporti; quelle definitive con decreto del Presidente della Repubblica, udito il Consiglio superiore dei lavori pubblici.
Se trattasi di servizi su fiumi o canali le concessioni sono fatte previo accordo col Ministero dei lavori pubblici.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-06-28;631#art-rpl-101