Regolamento per la navigazione interna›Titolo VIII›Capo I
Art. 99
Concessioni di servizi pubblici
In vigore dal 2 ott 1949
Le concessioni di servizi pubblici di linea per trasporto di persone o di cose, di servizi pubblici di rimorchio e di servizi pubblici di traino con mezzi meccanici in navigazione interna sono fatte a titolo provvisorio per un periodo non superiore a due anni e a titolo definitivo per un periodo non superiore a trenta armi.
Dette concessioni possono essere rinnovate.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-06-28;631#art-rpl-99