Art. 99 · Concessioni di servizi pubblici
Regolamento per la navigazione internaTitolo VIIICapo I

Art. 99

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Concessioni di servizi pubblici

In vigore dal 2 ott 1949
Le concessioni di servizi pubblici di linea per trasporto di persone o di cose, di servizi pubblici di rimorchio e di servizi pubblici di traino con mezzi meccanici in navigazione interna sono fatte a titolo provvisorio per un periodo non superiore a due anni e a titolo definitivo per un periodo non superiore a trenta armi. Dette concessioni possono essere rinnovate.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-06-28;631#art-rpl-99