Regolamento per la navigazione interna›Capo III
Art. 95
Facoltà del capo convoglio
In vigore dal 2 ott 1949
Il comandante della nave, al quale è affidata la direzione della rotta e della navigazione, è considerato capo convoglio.
Il capo convoglio può escludere dal convoglio le navi i cui comandanti rifiutino di eseguire gli ordini da lui dati.
I comandanti delle navi che fanno parte del convoglio, anche in mancanza di particolari ordini del capo convoglio, devono prendere tutte le precauzioni necessarie per la regolarità della navigazione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-06-28;631#art-rpl-95