Regolamento per la navigazione interna›Capo II
Art. 93
Prescrizioni del Ministero dei lavori pubblici
In vigore dal 2 ott 1949
Nella navigazione lungo i fiumi e i canali devono essere osservate le prescrizioni stabilite dagli uffici del Ministero dei lavori pubblici per la conservazione e l'uso delle vie navigabili e delle opere accessorie. Devono essere altresì osservate le prescrizioni di carattere contingente stabilito dagli uffici predetti in dipendenza di situazioni anormali delle acque o di lavori in corso di esecuzione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-06-28;631#art-rpl-93