Regolamento per la navigazione internaCapo II

Art. 93

Prescrizioni del Ministero dei lavori pubblici

In vigore dal 2 ott 1949
Nella navigazione lungo i fiumi e i canali devono essere osservate le prescrizioni stabilite dagli uffici del Ministero dei lavori pubblici per la conservazione e l'uso delle vie navigabili e delle opere accessorie. Devono essere altresì osservate le prescrizioni di carattere contingente stabilito dagli uffici predetti in dipendenza di situazioni anormali delle acque o di lavori in corso di esecuzione.
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Prescrizioni del Ministero dei lavori pubblici (Art. 93 Approvazione del regolamento per la navigazione interna.) — Testo vigente | Portale Normativo