Art. 91
Gare ed altre manifestazioni nautiche
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-06-28;631#art-rpl-91
Gare ed altre manifestazioni nautiche
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-06-28;631#art-rpl-91
Questo articolo stabilisce le regole fondamentali per organizzare eventi sportivi o ricreativi sulle acque interne. Chi intende promuovere una gara o una manifestazione nautica deve preventivamente richiedere e ottenere l'autorizzazione dall'autorità competente. Inoltre, l'evento deve essere pianificato ed eseguito in modo tale da non recare alcun intralcio al normale traffico delle altre imbarcazioni.
La norma mira a garantire la sicurezza e il regolare svolgimento della navigazione interna durante eventi speciali. Serve a evitare che gare o spettacoli in acqua creino pericoli o ostacoli per le altre imbarcazioni.
Si applica a tutti i soggetti che organizzano o partecipano a gare e manifestazioni nautiche, nonché all'autorità competente al rilascio delle autorizzazioni.
Un circolo sportivo vuole organizzare una regata di canottaggio su un fiume navigabile. Prima di procedere all'evento, il comitato organizzatore deve richiedere il permesso all'autorità competente e deve pianificare il percorso in modo da lasciare libero il passaggio alle altre imbarcazioni di linea o da diporto.
Obbligo di richiedere e ottenere l'autorizzazione dell'autorità competente prima dello svolgimento dell'evento; obbligo di svolgere la manifestazione senza intralciare la navigazione. Nessuna sanzione specifica è indicata nel testo.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.