Regolamento per la navigazione internaCapo II

Art. 92

Norme speciali per singoli fiumi e canali

In vigore dal 2 ott 1949
Il Ministro per i trasporti, di concerto con quello per i lavori pubblici, può regolare relativamente a singoli fiumi e canali, l'incrocio delle navi, le manovre da attuarsi per le rotte convergenti, il passaggio attraverso le conche e sotto i ponti apribili e le precedenze per il passaggio stesso. Il Ministro per i trasporti, di concerto con quello per i lavori pubblici, può stabilire inoltre, per i singoli fiumi e canali, la velocità massima di marcia, la sagoma delle, navi e del carico, il numero massimo degli elementi rimorchiati, la lunghezza massima del convoglio rimorchiato la distanza fra il rimorchiatore e il primo degli elementi rimorchiati e fra l'uno e l'altro di questi, e le altre prescrizioni dirette, a garantire la sicurezza e la buona conservazione di dette vie navigabili, delle sponde e delle opere speciali esistenti.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-06-28;631#art-rpl-92

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Norme speciali per singoli fiumi e canali (Art. 92 Approvazione del regolamento per la navigazione interna.) — Testo vigente | Portale Normativo