Regolamento per la navigazione internaCapo II

Art. 90

Zattere di fluitazione

In vigore dal 2 ott 1949
Le zattere costituite con legnami di fluitazione devono essere legate o serrate alle estremità in modo da non arrecare danno alle navi e alle opere delle vie navigabili è non recare intralcio alla navigazione. I legami colleganti i legnami non devono oltrepassare la larghezza delle zattere. Ferme le disposizioni del testo unico 11 luglio 1913, n. 959, lungo le vie navigabili ogni zattera deve avere a bordo una persona che dirige la navigazione, salve le deroghe che possono essere consentite dal capo dell'ispettorato di porto.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-06-28;631#art-rpl-90

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo