Regolamento per la navigazione internaTitolo VICapo I

Art. 85

Navi adibite ai trasporto di merci

In vigore dal 2 ott 1949
Il comandante della nave adibita al trasporto di merci deve presentare all'arrivo il registro di carico al comandante del porto per il visto anche all'effetto del rilievo dei dati statistici relativi alle merci trasportate. Il visto apposto sul registro di carico tiene luogo del visto sulla licenza, di cui all'art. 184, primo comma, del Codice.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-06-28;631#art-rpl-85

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo