Regolamento per la navigazione internaCapo III

Art. 83

Inventario di bordo

In vigore dal 2 ott 1949
Le navi di stazza lorda superiore alle cento tonnellate se adibite ai trasporto di merci e alle venticinque tonnellate se adibite al trasporto di persone devono essere provviste dell'inventario di bordo. Degli oggetti di corrado e degli attrezzi di rispetto presenti a bordo, devono essere indicati nell'inventario, in ogni caso, quelli prescritti da disposizioni regolamentari o dall'Ispettorato compartimentale. L'inventario deve essere sottoscritto al comandante della nave cotrofirmato dai tecnici incaricati della visita della nave e vistato dal comandante del porto o dall'autorità consolare.
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Inventario di bordo (Art. 83 Approvazione del regolamento per la navigazione interna.) — Testo vigente | Portale Normativo