Regolamento per la navigazione interna›Titolo VI›Capo I
Art. 84
Partenza e arrivo dette navi
In vigore dal 2 ott 1949
Presso ogni Ufficio di porto della navigazione interna è tenuto un registro, conforme al modello approvato dal Ministro per i trasporti, sul quale sono annoiati i dati relativi alla partenza e all'arrivo di ciascuna nave.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-06-28;631#art-rpl-84