Art. 84 · Partenza e arrivo dette navi
Regolamento per la navigazione internaTitolo VICapo I

Art. 84

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Partenza e arrivo dette navi

In vigore dal 2 ott 1949
Presso ogni Ufficio di porto della navigazione interna è tenuto un registro, conforme al modello approvato dal Ministro per i trasporti, sul quale sono annoiati i dati relativi alla partenza e all'arrivo di ciascuna nave.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-06-28;631#art-rpl-84