Regolamento per la navigazione internaCapo II

Art. 89

Divieto di ostacolare la navigazione

In vigore dal 2 ott 1949
È fatto divieto di arrecare comunque impedimento alla navigazione. È vietato lo stendimento delle reti da pesca sulla rotta abituale delle navi in servizio pubblico di linea o in prossimità dei pontili, salvo che si tratti di piccole reti rapidamente rimovibili. È vietato gettare dalle navi materiali in prossimità delle rive e negli altri luoghi indicati dall'autorità della navigazione interna nei limiti delle zone portuali. Lo stesso divieto deve essere osservato, oltre i detti limiti, lungo i canali ed i fiumi, all'infuori delle località consentite dal competente Ufficio del genio civile.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-06-28;631#art-rpl-89

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