Regolamento per la navigazione interna›Capo II
Art. 89
41 / 171Divieto di ostacolare la navigazione
In vigore dal 2 ott 1949
È fatto divieto di arrecare comunque impedimento alla navigazione.
È vietato lo stendimento delle reti da pesca sulla rotta abituale delle navi in servizio pubblico di linea o in prossimità dei
pontili, salvo che si tratti di piccole reti rapidamente rimovibili.
È vietato gettare dalle navi materiali in prossimità delle rive e negli altri luoghi indicati dall'autorità della navigazione interna nei limiti delle zone portuali.
Lo stesso divieto deve essere osservato, oltre i detti limiti, lungo i canali ed i fiumi, all'infuori delle località consentite dal competente Ufficio del genio civile.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-06-28;631#art-rpl-89