Regolamento per la navigazione interna›Capo III
Art. 83
100 / 171Inventario di bordo
In vigore dal 2 ott 1949
Le navi di stazza lorda superiore alle cento tonnellate se adibite ai trasporto di merci e alle venticinque tonnellate se adibite al trasporto di persone devono essere provviste dell'inventario di bordo.
Degli oggetti di corrado e degli attrezzi di rispetto presenti a bordo, devono essere indicati nell'inventario, in ogni caso, quelli prescritti da disposizioni regolamentari o dall'Ispettorato compartimentale.
L'inventario deve essere sottoscritto al comandante della nave cotrofirmato dai tecnici incaricati della visita della nave e vistato dal comandante del porto o dall'autorità consolare.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-06-28;631#art-rpl-83