Regolamento per la navigazione interna›Capo II
Art. 90
42 / 171Zattere di fluitazione
In vigore dal 2 ott 1949
Le zattere costituite con legnami di fluitazione devono essere legate o serrate alle estremità in modo da non arrecare danno alle navi e alle opere delle vie navigabili è non recare intralcio alla navigazione.
I legami colleganti i legnami non devono oltrepassare la larghezza delle zattere.
Ferme le disposizioni del testo unico 11 luglio 1913, n. 959, lungo le vie navigabili ogni zattera deve avere a bordo una persona che dirige la navigazione, salve le deroghe che possono essere consentite dal capo dell'ispettorato di porto.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-06-28;631#art-rpl-90