Art. 95 · Facoltà del capo convoglio
Regolamento per la navigazione internaCapo III

Art. 95

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Facoltà del capo convoglio

In vigore dal 2 ott 1949
Il comandante della nave, al quale è affidata la direzione della rotta e della navigazione, è considerato capo convoglio. Il capo convoglio può escludere dal convoglio le navi i cui comandanti rifiutino di eseguire gli ordini da lui dati. I comandanti delle navi che fanno parte del convoglio, anche in mancanza di particolari ordini del capo convoglio, devono prendere tutte le precauzioni necessarie per la regolarità della navigazione.
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