Regolamento per la navigazione interna›Titolo VIII›Capo I
Art. 106
135 / 171Contributo per la vigilanza
In vigore dal 2 ott 1949
I concessionari sono tenuti a versare allo Stato, quale corrispettivo delle spese di vigilanza, un contributo annuo che viene stabilito con l'atto di concessione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-06-28;631#art-rpl-106