Art. 106 · Contributo per la vigilanza
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Art. 106

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Contributo per la vigilanza

In vigore dal 2 ott 1949
I concessionari sono tenuti a versare allo Stato, quale corrispettivo delle spese di vigilanza, un contributo annuo che viene stabilito con l'atto di concessione.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-06-28;631#art-rpl-106