Regolamento per la navigazione internaTitolo VIIICapo I

Art. 107

Revoca delle concessioni

In vigore dal 2 ott 1949
Le concessioni provvisorie che non importano impianti a terra di difficile sgombero sono revocabili a giudizio discrezionale dell'autorità concedente. Le concessioni definitive e le provvisorie che importano impianti a terra di difficile sgombero sono revocabili per specifici motivi di pubblico interesse, a giudizio discrezionale dell'autorità concedente. La revoca non dà diritto a indennizzo. Nelle concessioni che hanno dato luogo a costruzione di opere stabili lo Stato, salvo che non sia diversamente stabilito nell'atto di concessione, è tenuto ad acquistare le opere anzidette corrispondendo un compenso pari al valore di esse al momento della revoca, detratto l'ammontare degli ammortamenti effettuati.
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