Regolamento per la navigazione interna›Titolo VIII›Capo I
Art. 107
136 / 171Revoca delle concessioni
In vigore dal 2 ott 1949
Le concessioni provvisorie che non importano impianti a terra di difficile sgombero sono revocabili a giudizio discrezionale dell'autorità concedente.
Le concessioni definitive e le provvisorie che importano impianti a terra di difficile sgombero sono revocabili per specifici motivi di pubblico interesse, a giudizio discrezionale dell'autorità concedente.
La revoca non dà diritto a indennizzo.
Nelle concessioni che hanno dato luogo a costruzione di opere stabili lo Stato, salvo che non sia diversamente stabilito nell'atto di concessione, è tenuto ad acquistare le opere anzidette corrispondendo un compenso pari al valore di esse al momento della revoca, detratto l'ammontare degli ammortamenti effettuati.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-06-28;631#art-rpl-107