Regolamento per la navigazione internaTitolo VIIICapo I

Art. 111

Acquisto di materiali, opere ed impianti da parte dello Stato in caso di decadenza o alla scadenza della concessione

In vigore dal 2 ott 1949
Quando l'amministrazione concedente si riserva il diritto, in caso di decadenza o alla scadenza della concessione, di acquistare in tutto o in parte, a prezzo di stima, le opere e gli impianti di proprietà del concessionario non compresi nei due articoli precedenti, ovvero le navi, i galleggianti, i trattori ed altri materiali mobili di proprietà del concessionario destinati all'esercizio, nell'atto di concessione devono essere stabiliti i criteri e le modalità per la stima relativa.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-06-28;631#art-rpl-111

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