Regolamento per la navigazione internaTitolo VIIICapo I

Art. 115

Pubblicità delle tariffe

In vigore dal 2 ott 1949
Le tariffe, i diritti accessori e le altre condizioni del trasporto, del rimorchio o del traino e le successive variazioni devono essere rese note al pubblico nei modi stabiliti dal Ministero dei trasporti.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-06-28;631#art-rpl-115

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