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Art. 115
144 / 171Pubblicità delle tariffe
In vigore dal 2 ott 1949
Le tariffe, i diritti accessori e le altre condizioni del trasporto, del rimorchio o del traino e le successive variazioni devono essere rese note al pubblico nei modi stabiliti dal Ministero dei trasporti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-06-28;631#art-rpl-115