Art. 115 · Pubblicità delle tariffe
Regolamento per la navigazione internaTitolo VIIICapo I

Art. 115

144 / 171

Pubblicità delle tariffe

In vigore dal 2 ott 1949
Le tariffe, i diritti accessori e le altre condizioni del trasporto, del rimorchio o del traino e le successive variazioni devono essere rese note al pubblico nei modi stabiliti dal Ministero dei trasporti.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-06-28;631#art-rpl-115