Regolamento per la navigazione interna›Titolo VIII›Capo I
Art. 117
Orari
In vigore dal 2 ott 1949
Gli orari dei servizi pubblici di linea devono essere approvati dall'ispettorato compartimentale e portati a conoscenza del pubblico almeno cinque giorni prima della loro entrata in vigore.
Le navi non devono, salvo casi di necessità, discostarsi dalle rotte e dagli itinerari prestabiliti.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-06-28;631#art-rpl-117