Art. 117 · Orari
Regolamento per la navigazione internaTitolo VIIICapo I

Art. 117

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Orari

In vigore dal 2 ott 1949
Gli orari dei servizi pubblici di linea devono essere approvati dall'ispettorato compartimentale e portati a conoscenza del pubblico almeno cinque giorni prima della loro entrata in vigore. Le navi non devono, salvo casi di necessità, discostarsi dalle rotte e dagli itinerari prestabiliti.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-06-28;631#art-rpl-117