Regolamento per la navigazione interna›Titolo VIII›Capo I
Art. 113
Proprietà delle navi, dei galleggianti, e dei trattori
In vigore dal 2 ott 1949
Nelle concessioni definitive le navi, i galleggianti e i trattori necessari per il regolare esercizio devono essere di proprietà del concessionario e non gravati da ipoteca, salvi i casi stabiliti dall'.
Tuttavia il Ministro per i trasporti può consentire per particolari esigenze, anche all'infuori dei casi di cui all', che sia costituita ipoteca su navi e su galleggianti destinati a un servizio pubblico.
Per le concessioni provvisorie l'esercizio può essere eseguito con materiale preso in locazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-06-28;631#art-rpl-113