Art. 110 · Devoluzione di opere e di altri impianti alla scadenza
Regolamento per la navigazione internaTitolo VIIICapo I

Art. 110

139 / 171

Devoluzione di opere e di altri impianti alla scadenza

In vigore dal 2 ott 1949
Quando nell'atto di concessione è stabilito che alla scadenza della concessione sono acquisiti allo Stato senza compenso le opere e gli altri impianti di proprietà del concessionario, quest'ultimo deve consegnare le opere e gli impianti predetti in perfetto stato di manutenzione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-06-28;631#art-rpl-110