Regolamento per la navigazione interna›Titolo VIII›Capo I
Art. 112
141 / 171Navi, galleggianti e trattori
In vigore dal 2 ott 1949
I piani delle navi e dei galleggianti e i disegni dei trattori da adibire a servizio pubblico di linea, di rimorchio, o di traino devono essere approvati dal Ministro per i trasporti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-06-28;631#art-rpl-112