Art. 114 · Tariffe
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Art. 114

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Tariffe

In vigore dal 2 ott 1949
Le tariffe, i diritti accessori e le altre condizioni del trasporto, del rimorchio e del traino, stabilite nell'atto di concessione, non possono essere modificate senza l'approvazione del Ministero dei trasporti.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-06-28;631#art-rpl-114