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Art. 125
Norme per i pontili
In vigore dal 2 ott 1949
Salvo che sia diversamente stabilito nell'atto di concessione, il concessionario di un servizio pubblico di linea per trasporto di persone deve provvedere alla manutenzione dei pontili di approdo ed eseguire tutti i lavori necessari perché i pontili stessi presentino garanzie di sicurezza per i passeggeri.
Il Ministero dei trasporti può sospendere l'uso dei pontili ove tali garanzie vengano a mancare e ordinare l'esecuzione dei lavori necessari, provvedendo, se occorre, anche d'ufficio a spese del concessionario.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-06-28;631#art-rpl-125