Regolamento per la navigazione internaCapo II

Art. 129

Modalità del trasporto, del rimorchio e del traino

In vigore dal 2 ott 1949
Per i servizi di trasporto e di rimorchio per conto di terzi e per quelli di traino con mezzi non meccanici il Ministro per i trasporti ne stabilisce, mediante decreto, le modalità, salva l'osservanza delle disposizioni emanate dagli organi del Ministero dei lavori pubblici a norma dell'.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-06-28;631#art-rpl-129

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