Art. 126 · Progetti e collaudi dei pontili
Regolamento per la navigazione internaTitolo VIIICapo I

Art. 126

155 / 171

Progetti e collaudi dei pontili

In vigore dal 2 ott 1949
I progetti per la costruzione, la ricostruzione e la trasformazione dei pontili di approdo di cui all'articolo precedente devono essere approvati dall'Ufficio del Genio civile. Al collaudo provvede l'Ufficio del Genio civile, in concorso con l'Ispettorato compartimentale. I pontili di approdo sono soggetti a visite periodiche e occasionali da parte del predetto Ufficio del Genio civile, anche su richiesta dell'ispettorato compartimentale.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-06-28;631#art-rpl-126