Art. 128 · Imbarcazioni e pontili provvisori
Regolamento per la navigazione internaTitolo VIIICapo I

Art. 128

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Imbarcazioni e pontili provvisori

In vigore dal 2 ott 1949
In casi eccezionali possono essere usati, con l'autorizzazione dell'Ispettorato compartimentale, imbarcazioni o pontili provvisori, per l'imbarco e lo sbarco dei passeggeri. In tal caso il concessionario del servizio pubblico ha la responsabilità del servizio di trasbordo. Il concessionario, d'accordo con l'autorità della navigazione interna, deve preventivamente stabilire i servizi di trasbordo, per i casi di piena, dandone notizia all'Ispettorato compartimentale.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-06-28;631#art-rpl-128