Regolamento per la navigazione interna›Capo II
Art. 137
Trasporto con navi non superiori a tre tonnellate
In vigore dal 2 ott 1949
La nave di stazza lorda non superiore alle tre tonnellate può eseguire il trasporto di persone e di cose per conto di terzi nella circoscrizione dell'ufficio presso il quale è iscritta e in quelle limitrofe.
L'autorizzazione è fatta risultare sulla licenza con annotazione appostavi dall'ufficio di iscrizione della nave.
È necessaria l'autorizzazione nei modi prescritti dagli articoli precedenti per eseguire il trasporto fuori dei limiti stabiliti dal primo comma.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-06-28;631#art-rpl-137