Art. 137 · Trasporto con navi non superiori a tre tonnellate
Regolamento per la navigazione internaCapo II

Art. 137

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Trasporto con navi non superiori a tre tonnellate

In vigore dal 2 ott 1949
La nave di stazza lorda non superiore alle tre tonnellate può eseguire il trasporto di persone e di cose per conto di terzi nella circoscrizione dell'ufficio presso il quale è iscritta e in quelle limitrofe. L'autorizzazione è fatta risultare sulla licenza con annotazione appostavi dall'ufficio di iscrizione della nave. È necessaria l'autorizzazione nei modi prescritti dagli articoli precedenti per eseguire il trasporto fuori dei limiti stabiliti dal primo comma.
Storico versioni

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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-06-28;631#art-rpl-137