Regolamento per la navigazione internaCapo II

Art. 138

Indicazioni da affliggere sulle navi

In vigore dal 2 ott 1949
Sulle navi adibite a trasporto di persone deve essere tenuto affisso un prospetto delle tariffe e delle altre condizioni di trasporto e indicato il numero massimo dei passeggeri che possono essere trasportati. Sulle navi adibite a trasporto di cose, deve essere indicata la portata massima In tonnellate con incisione sul baglio poppiero della stiva di poppa.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-06-28;631#art-rpl-138

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