Regolamento per la navigazione internaCapo II

Art. 140

Autorizzazione del servizio di traino

In vigore dal 2 ott 1949
L'autorizzazione di cui all'articolo precedente è rilasciata dall'ispettorato compartimentale per una durata non superiore a cinque anni ed è rinnovabile. L'atto di autorizzazione può stabilire altre condizioni e modalità, del servizio di traino, in aggiunta a quelle stabilite dall'.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-06-28;631#art-rpl-140

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Autorizzazione del servizio di traino (Art. 140 Approvazione del regolamento per la navigazione interna.) — Testo vigente | Portale Normativo