Regolamento per la navigazione internaParte SECONDA

Art. 145

Cancellazione dall'elenco

In vigore dal 2 ott 1949
L'impresa è cancellata dall'elenco: 1) quando, essendo venuta meno l'idoneità del personale o dei mezzi tecnici di cui all'articolo precedente, non provvede, su richiesta dell'ispettorato compartimentale, alle necessarie sostituzioni o integrazioni; 2) quando sospende la propria attività per un periodo superiore a due anni; 3) quando dichiara di voler cessare l'attività di costruire navi e galleggianti addetti alla navigazione interna. In caso di cancellazione dall'elenco l'impresa deve riconsegnare il certificato d'iscrizione.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-06-28;631#art-rpl-145

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Cancellazione dall'elenco (Art. 145 Approvazione del regolamento per la navigazione interna.) — Testo vigente | Portale Normativo