Regolamento per la navigazione interna›Parte SECONDA
Art. 145
160 / 171Cancellazione dall'elenco
In vigore dal 2 ott 1949
L'impresa è cancellata dall'elenco:
1) quando, essendo venuta meno l'idoneità del personale o dei mezzi tecnici di cui all'articolo precedente, non provvede, su richiesta dell'ispettorato compartimentale, alle necessarie sostituzioni o integrazioni;
2) quando sospende la propria attività per un periodo superiore a due anni;
3) quando dichiara di voler cessare l'attività di costruire navi e galleggianti addetti alla navigazione interna.
In caso di cancellazione dall'elenco l'impresa deve riconsegnare il certificato d'iscrizione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-06-28;631#art-rpl-145