Regolamento per la navigazione interna›Titolo II
Art. 149
Consegna e custodia dei libretti di navigazione
In vigore dal 2 ott 1949
I libretti di navigazione del personale navigante assunto sono consegnati dall'autorità portuale al comandante della nave e da questo custoditi; all'atto dello sbarco sono riconsegnati all'autorità portuale, che li restituisce agli interessati dopo avervi effettuato le prescritte annotazioni.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-06-28;631#art-rpl-149