Regolamento per la navigazione interna›Capo II
Art. 154
Destinazione delle somme versate per pene pecuniarie o disciplinari
In vigore dal 2 ott 1949
Agli effetti dell'articolo 1086 del Codice, la metà delle somme versate a titolo di pene pecuniarie è devoluta, come segue: per i reati concernenti il lavoro portuale al fondo per l'assistenza ai lavoratori portuali; per i reati concernenti la navigazione alla cassa competente di soccorso della navigazione interna.
La stessa disposizione si applica per le somme ritenute a norma dell'articolo 1252 del Codice.
L'autorità che procede all'esecuzione delle sentenze o del decreti di condanna, o che riceve le oblazioni, ovvero che applica la pena disciplinare, nell'ordine di introito designa la cassa o il fondo a cui, a norma dei commi precedenti, spetta la metà delle somme versate a titolo di pene pecuniarie.
Le modalità per l'esazione ed il versamento sono stabilite da leggi e regolamenti speciali.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-06-28;631#art-rpl-154