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Art. 159

Beni compresi nelle zone portuali

In vigore dal 2 ott 1949
I beni appartenenti a privati, anche se riservati all'ampliamento di porti e approdi ovvero alla costruzione di depositi o stabilimenti, non possono essere compresi nelle zone portuali fin quando non siano stati acquistati o non ne sia stata effettuata l'espropriazione in conformità delle leggi in vigore.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-06-28;631#art-rpl-159

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