Regolamento per la navigazione internaCapo II

Art. 163

Personale navigante in possesso di patenti

In vigore dal 2 ott 1949
Il personale navigante in possesso di patenti conseguite in base alle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento può continuare a esercitare le mansioni alle quali era abilitato a sensi delle disposizioni stesse. L'equivalenza delle patenti anzidette con i titoli professionali e con le qualifiche di autorizzato è stabilita dal Ministro per i trasporti.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-06-28;631#art-rpl-163

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