Regolamento per la navigazione interna›Capo II
Art. 163
Personale navigante in possesso di patenti
In vigore dal 2 ott 1949
Il personale navigante in possesso di patenti conseguite in base alle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento può continuare a esercitare le mansioni alle quali era abilitato a sensi delle disposizioni stesse.
L'equivalenza delle patenti anzidette con i titoli professionali e con le qualifiche di autorizzato è stabilita dal Ministro per i trasporti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-06-28;631#art-rpl-163