Regolamento per la navigazione internaCapo II

Art. 164

Personale navigante sprovvisto di patenti

In vigore dal 2 ott 1949
Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, il personale che esercita mansioni proprie dei titoli professionali indicati nell' e seguenti, senza essere in possesso di patenti, deve presentare domanda per il conseguimento del titolo professionale. I requisiti e le modalità per il conseguimento del titolo anzidetto sono stabiliti con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per i trasporti.
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