Regolamento per la navigazione interna›Capo II
Art. 164
Personale navigante sprovvisto di patenti
In vigore dal 2 ott 1949
Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, il personale che esercita mansioni proprie dei titoli professionali indicati nell' e seguenti, senza essere in possesso di patenti, deve presentare domanda per il conseguimento del titolo professionale.
I requisiti e le modalità per il conseguimento del titolo anzidetto sono stabiliti con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per i trasporti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-06-28;631#art-rpl-164