Regolamento per la navigazione interna›Capo III
Art. 168
Iscrizione delle navi e dei galleggianti
In vigore dal 2 ott 1949
La domanda di iscrizione sul registro delle navi e dei galleggianti, presentata a norma dell'art. 1286 del Codice, oltre che della dichiarazione di cui al secondo comma dell' del presente Regolamento, deve essere corredata del titolo di proprietà in originale o in copia autentica ovvero, quando la nave è stata costruita per conto del costruttore, dell'estratto del registro delle navi in costruzione, o, in mancanza di tale registro, della dichiarazione del costruttore confermata dall'Ufficio provinciale dell'industria e commercio.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-06-28;631#art-rpl-168