Art. 1
In vigore dal 2 ott 1949
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 1331 del Codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;
Ritenuto necessario, ai fini del completamento dell'esecuzione del Codice anzidetto, e in attesa della regolamentazione generale definitiva di tutta la materia, di procedere alla regolamentazione della parte riguardante la navigazione SUI laghi, fiumi e canali ed altre acque interne;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta dei Ministri per la grazia e giustizia e per i trasporti, di concerto con i Ministri per la marina mercantile e per la difesa;
Decreta:
Articolo unico.
È approvato il regolamento per la navigazione interna, nel testo allegato al presente decreto e vistato dal Ministro per la grazia e giustizia e dal Ministro per i trasporti.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 28 giugno 1949
EINAUDI
DE GASPERI - SARAGAT - PACCIARDI - GRASSI - CORBELLINI
Visto, il Guardasigilli: GRASSI
Registrato atta Corte dei conti, addì 9 settembre 1949
Atti del Governo, registro n. 259, foglio n. 135. - FRASCA
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-06-28;631#art-rd-1