Art. 1

In vigore dal 2 ott 1949
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 1331 del Codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327; Ritenuto necessario, ai fini del completamento dell'esecuzione del Codice anzidetto, e in attesa della regolamentazione generale definitiva di tutta la materia, di procedere alla regolamentazione della parte riguardante la navigazione SUI laghi, fiumi e canali ed altre acque interne; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta dei Ministri per la grazia e giustizia e per i trasporti, di concerto con i Ministri per la marina mercantile e per la difesa; Decreta: Articolo unico. È approvato il regolamento per la navigazione interna, nel testo allegato al presente decreto e vistato dal Ministro per la grazia e giustizia e dal Ministro per i trasporti. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 28 giugno 1949 EINAUDI DE GASPERI - SARAGAT - PACCIARDI - GRASSI - CORBELLINI Visto, il Guardasigilli: GRASSI Registrato atta Corte dei conti, addì 9 settembre 1949 Atti del Governo, registro n. 259, foglio n. 135. - FRASCA
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