Regolamento per la navigazione interna›Capo V
Art. 170
Presentazione di domande
In vigore dal 2 ott 1949
I termini per la presentazione delle domande di cui agli articoli 1280, 1286, 1293 e 1294 del Codice, decorrono dalla entrata in vigore del presente regolamento.
Le domande presentate a norma degli articoli 1293 e 1294 del Codice devono essere corredate dei documenti prescritti dal presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-06-28;631#art-rpl-170